SPORT INSIEME O.N.L.U.S. PIOVENE ROCCHETTE (VI)

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Statuto

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dello Statuto sociale.

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Art.1 — Denominazione e sede.
E' costituita l'associazione non riconosciuta — Organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "SPORT INSIEME ONLUS – ASSOCIAZIONE PORTATORI DI HANDICAP". L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 — Sede sociale.
L’associazione ha sede in Piovene Rocchette, Viale Giacomo Matteotti n. 8/B. Ogni spostamento della sede sociale effettuata rimanendo nel comune di Piovene Rocchette può essere decisa con semplice delibera del Consiglio.

Art.3 — Scopi.
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva con i disabili; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport praticato da persone disabili.
L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività di solidarietà sociale, ed in particolar modo in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art.4 — Affiliazione.
L’associazione procederà alla propria affiliazione al Comitato italiano Paralimpico. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie del Comitato italiano Paralimpico, da ora indicate con C.l.P., e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.l.P. stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – Funzionamento.
L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispettò all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto); nel caso in cui a causa della complessità, dell'entità nonché della specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipenderti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.


Art. 6 — I Soci.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Onorari
b) Fondatori
c) Effettivi
d) Juniores

1. Non possono essere ammessi Soci temporanei.
2. Possono essere Soci Onorari:
a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.
3. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
4. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.
5. Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.
6. Possono essere Soci Effettivi i cittadini italiani o stranieri che avendone fatto domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, o a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
7. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.
8. Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive.
9. Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fotta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
10. I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.
11. Domanda di ammissione. L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essore controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 7 - Doveri o diritti dei Soci.
Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo por l'adozione delle eventuali sanzioni.
Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

a) Per dimissioni
b) Per morosità nel pagamento della quota annuale senza giustificato motivo, fermo restando l'addebito del versamento;
c) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di accertata e totale non partecipazione alle attività dell’associazione.
d) Quando arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Art.8 – Durata.
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.9 – Patrimonio.
Il patrimonio dell’associazione e costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti pubblici e privati, contributi dallo Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o da altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.10 - Quota associativa.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.
La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 11 - Decadenza dei soci.
Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Esso ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell‘anno in corso, purché sia presentato alrneno tre mesi prima.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale e stato ammesso.
l.’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Le delibere relative alla decadenza e all'esclusione di cui all’art. 20 vengono eseguite dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera -- deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.12 - Organi.
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell’associazione;
il Vice Presidente;
il Segretario.


Art.13 – Assemblea.
L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.14 - Compiti dell’Assemblea.
L’assemblea riunita in via ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione — a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni —
il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:
- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Art.15 - Riunione e costituzione dell’Assemblea.
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea e convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell‘assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relative dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo e se sono conformi ai principi emanati dal CONI.
Le scioglimento dell'associazione e validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritte a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia delle stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.16 – Presidente.
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.17 - Vice Presidente.
Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione — entro un mese — dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
il Presidente dell'associazione che la presiede;
il Vice Presidente;
tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea),
il Segretario.
I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche che operino con i disabili, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI e di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esse aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora la reputi necessaria o venga chieste dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ardine del giorno, quando ne sia richiesta da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.19 – Segretario.
Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 20 - Collegio dei Revisori. (soppresso con delibera assembleare del 23/09/2010)

Art. 21 - Collegio Probiviri. (soppresso con delibera assembleare del 23/09/2010)

Art. 22 - Decadenza degli organi associativi.
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale e proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.16 comma 2.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, ll quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 23 - Obblighi di comunicazione. (soppresso con delibera assembleare del 23/09/2010)

Art. 24 - Bilancio.
Il Consiglio Direttivo redige, entro il 31 marzo, il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio chiuderà al 31 dicembre 2000.

Art. 25 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni — nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione ed altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti cosi individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione al C.I.P., per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio.
L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea e per inattività della stessa protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere develuto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal C.I.P..
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (14) operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 27 - Modificazioni dello Statuto.
Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.
L’ Associazione non potrà appartare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che il C.l.P. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostole.

Art. 28 - Clausola compromissoria.
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrate costituito secondo le regole previste dal Comitato Italiano Paralimpico.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni del C.I.P., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosi designati, e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
La parte che verrà sottoporre la questione al Collegio arbitrate dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata AR da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'arbitrato avrà sede in Piovene Rocchette e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrate prevista dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 29 - Norma di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Comitato italiano Paralimpico e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esse.
(Statuto aggiornato con delibera assembleare del 23/09/2010)



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